sabato 17 febbraio 2007

PATRIA POTESTA'

Patria Potestà


1.Che cosa si intende, in pratica, per “potestà genitoriale”? Quali sono i diritti e gli obblighi che spettano al titolare della potestà genitoriale?
2.Come regola generale, a chi compete la potestà sul minore?
3.Qualora i genitori non siano considerati idonei o non intendano esercitare la potestà sui propri figli, può essere nominata un’altra persona al loro posto?
4.In caso di divorzio o separazione dei genitori, in che modo vengono stabilite le modalità di esercizio della potestà genitoriale per il futuro?
5.Nel caso in cui i genitori raggiungano un accordo sulle questioni relative alla potestà, quali formalità devono essere espletate affinché tale accordo risulti vincolante dal punto di vista legale?
6.Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo sulle questioni relative alla potestà, a quali strumenti alternativi si può ricorrere per dirimere la controversia senza adire l’autorità giudiziale?
7.Se i genitori decidono di adire l’autorità giudiziale, quali questioni relative al minore rientrano nell’ambito di competenza del giudice?
8.Se il giudice assegna a uno dei genitori l’affidamento esclusivo del minore, ciò implica che detto genitore possa decidere tutto ciò che riguarda il minore senza consultare preventivamente l’altro genitore?
9.Se il giudice assegna ai genitori l’affidamento congiunto, quali sono le conseguenze pratiche?
10.Presso quale tribunale o autorità ci si deve rivolgere per presentare una istanza in materia di potestà genitoriale? Quali formalità vanno espletate e quali documenti devono essere allegati alla domanda?
11.Qual è il procedimento applicabile in questi casi? Esiste un procedimento d’urgenza?
12.E’ possibile usufruire di assistenza legale gratuita, che copra le spese dei procedimenti?
13.Le decisioni in materia di potestà sono impugnabili?
14.In taluni casi, può essere necessario rivolgersi ad un altro tribunale o ad altra autorità affinché sia data esecuzione a decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Che procedura si segue in tali casi?
15.Che cosa bisogna fare per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione in Spagna di una decisione in materia di potestà resa dal tribunale di un altro Stato membro dell’Unione europea? Qual è la procedura applicabile in questi casi?
16.Qual è il tribunale competente in Spagna, presso il quale ci si può opporre al riconoscimento di una decisione in materia di potestà genitoriale emessa dal tribunale di un altro Stato membro dell’Unione europea? Qual è la procedura applicabile in questo caso?
17.Qual è la legge applicabile nel procedimento in materia di potestà genitoriale nel caso in cui il minore o le parti non siano residenti in Spagna o siano di diversa nazionalità?

1. Che cosa si intende, in pratica, per “potestà genitoriale”? Quali sono i diritti e gli obblighi che spettano al titolare della potestà genitoriale?
La potestà genitoriale è costituita dall’insieme dei diritti e dei doveri di cui sono investite persone fisiche, di norma i genitori, o persone giuridiche per effetto della legge o in virtù di decisioni giudiziali riguardanti la persona o i beni di un minore
Nel caso in cui i genitori non convivano il termine comprende, in particolare, l’affidamento e il regime di visite.
2. Come regola generale, a chi compete la potestà sul minore?
La potestà genitoriale sui minori spetta ai genitori.
In caso di separazione, divorzio, interruzione della convivenza o non convivenza dei genitori, l’insieme dei diritti e dei doveri che si esercitano sui minori, sulla loro persona e sui loro beni, spetta ad entrambi i genitori, salvo casi eccezionali.
Se i genitori vivono separati, la patria potestà è esercitata dal genitore con il quale convive il minore, benché il giudice, su richiesta dell’altro genitore, possa anche stabilire che la potestà sia esercitata congiuntamente. Il primo caso è comunque la situazione più frequente.
3. Qualora i genitori non siano considerati idonei o non intendano esercitare la potestà sui propri figli, può essere nominata un’altra persona al loro posto?
Il diritto spagnolo prevede la possibilità di nominare altri familiari, persone o istituzioni designate, sulla base di una decisione amministrativa o giudiziale, al fine di consentire l’esercizio della potestà genitoriale sui minori, nel caso in cui i genitori non siano sufficientemente idonei ad esercitarla.

4. In caso di divorzio o separazione dei genitori, in che modo vengono stabilite le modalità di esercizio della potestà genitoriale per il futuro?
Se i genitori divorziano o si separano, la potestà genitoriale può essere assegnata nei modi seguenti:
·su proposta di entrambi i genitori mediante un accordo convenzionale (Convenio Regulador) che deve essere approvato dal giudice;
·in virtù di una decisione giudiziale nei procedimenti contenziosi.
La potestà genitoriale in quanto istituto di tutela del minore spetta ad entrambi i genitori.
Le modalità relative alla cura e all’affidamento dei minori possono essere riassunte come segue:
·attribuzione a uno solo dei genitori: è il caso più frequente tanto nelle separazioni e divorzi consensuali quanto in quelli contenziosi;
·attribuzione congiunta, alternando i periodi nei quali i minori risiedono con uno o con l’altro genitore: viene richiesta e concessa per lo più nei procedimenti consensuali;
·in via eccezionale e per circostanze particolari, attribuzione a terzi sulla base di una decisione giudiziale, su proposta dei genitori oppure direttamente su decisione del giudice;
·nel caso in cui la tutela del minore sia stata attribuita all’Amministrazione, si mantiene la situazione esistente e l’affidamento non viene assegnato a nessuno dei genitori.
5. Nel caso in cui i genitori raggiungano un accordo sulle questioni relative alla potestà, quali formalità devono essere espletate affinché tale accordo risulti vincolante dal punto di vista legale?
Nel caso in cui i genitori raggiungano un accordo sulle questioni relative alla potestà, devono presentare un accordo convenzionale (Convenio Regulador) firmato in cui siano specificate tutte le condizioni convenute e che definisca espressamente, fra l’altro, i seguenti aspetti:

·l’affidamento e la cura del minore;
·il regime di visite con i genitori;
·l’esercizio della potestà genitoriale;
·l’uso del domicilio familiare;
·il contributo al mantenimento del minore.
L’accordo deve essere presentato unitamente all’istanza presso il tribunale competente, il Juzgado de primera Instancia, ed essere confermato dai genitori presso il tribunale; dopo aver ascoltato i minori, se dotati di sufficiente capacità di giudizio, il giudice convalida gli accordi.
Qualora venga ritenuto vantaggioso per il minore, il giudice procede alla sua approvazione nella sentenza di separazione o di divorzio oppure all’adozione di provvedimenti definitivi in materia di cura e affidamento dei figli minori e di contributo per il loro mantenimento, nei casi in cui i genitori non siano coniugati.
6. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo sulle questioni relative alla potestà, a quali strumenti alternativi si può ricorrere per dirimere la controversia senza adire l’autorità giudiziale?
La mediazione familiare rappresenta, per eccellenza, lo strumento alternativo alle decisioni giudiziali per pervenire ad un accordo fra le parti.
Affinché abbiano efficacia esecutiva, gli accordi adottati devono sempre essere approvati nella decisione giudiziale.
7. Se i genitori decidono di adire l’autorità giudiziale, quali questioni relative al minore rientrano nell’ambito di competenza del giudice?
Nella propria decisione il giudice, evitando possibilmente di separare i fratelli, deve sempre statuire sui seguenti aspetti nell’interesse dei figli minori, dopo averli ascoltati se dotati di sufficiente capacità di giudizio e, in ogni caso, se di età superiore a 12 anni:

·sull’affidamento e sulla cura, che devono essere assegnati all’uno o all’altro genitore o ad entrambi, nonché sull’educazione dei minori;
·sul regime di visite fra i genitori, stabilendo la durata delle visite, le modalità e il luogo in cui i genitori possono comunicare con i figli e tenerli in propria compagnia;
·eccezionalmente può essere necessario limitare o sospendere tale diritto di visita qualora si verifichino gravi circostanze o in caso di grave e reiterata inosservanza dei propri doveri da parte di uno dei genitori;
·sull’attribuzione della patria potestà ed eventualmente, se vi fosse motivo e nell’interesse della prole, sull’esercizio totale o parziale della potestà da parte di uno dei genitori, ivi compresa l’eventuale privazione dell’esercizio della stessa qualora ciò risultasse giustificato;
·sul contributo che ciascun genitore è tenuto a versare per il mantenimento della prole, tenendo conto delle condizioni economiche esistenti e adottando le misure necessarie per assicurarne l’efficacia;
·sull’assegnazione dell’uso dell’abitazione familiare e degli oggetti di uso comune, dando la precedenza alle esigenze dei figli minori in caso di disaccordo fra i genitori.
8. Se il giudice assegna a uno dei genitori l’affidamento esclusivo del minore, ciò implica che detto genitore possa decidere tutto ciò che riguarda il minore senza consultare preventivamente l’altro genitore?
Poiché, come principio generale, la potestà genitoriale spetta ad entrambi i genitori, la facoltà di decidere e deliberare su tutte le questioni che riguardano il minore spetta ad entrambi i genitori, anche nel caso in cui il minore sia affidato ad uno solo di essi.

In caso di disaccordo fra i genitori sulle decisioni che si possono o si debbono adottare relativamente al figlio minore, che possono riguardare, ad esempio, l’ambito dell’istruzione e dell’educazione come la scelta dell’istituto scolastico o delle attività extrascolastiche, l’ambito sanitario come la scelta di un medico, oppure l’identità personale come la scelta del nome o la formazione religiosa o, ancora, la scelta del luogo o del paese di residenza dei minori, eccetera, e non sia possibile raggiungere un accordo, ognuno dei genitori può rivolgersi al giudice per comporre la controversia.
Il giudice, dopo aver ascoltato entrambi i genitori e il figlio, se dotato di sufficiente capacità di giudizio, attribuirà la facoltà di decidere al padre o alla madre con propria decisione inoppugnabile; qualora i disaccordi siano ripetuti o sussistano ulteriori cause che possano pregiudicare gravemente l’esercizio della patria potestà, il giudice può attribuire ad uno dei genitori totalmente o parzialmente il potere di decisione, ovvero distribuire fra i genitori le relative funzioni. Tutte le suddette misure possono essere adottate per un periodo massimo di due anni.
9. Se il giudice assegna ai genitori l’affidamento congiunto, quali sono le conseguenze pratiche?
Nel caso in cui l’affidamento del minore sia attribuito congiuntamente ad entrambi i genitori, in pratica ciascun genitore provvede, alternandosi, alle cure quotidiane e all’assistenza diretta del minore per periodi prestabiliti di solito coincidenti con la durata di periodi del calendario scolastico, come i trimestri.
L’affidamento congiunto implica inoltre la ripartizione di tutti i periodi di vacanza fra entrambi i genitori.

Questa modalità di affidamento non è abituale e risulta comunque più frequente nei procedimenti consensuali su proposta dei genitori.
10. Presso quale tribunale o autorità ci si deve rivolgere per presentare una istanza in materia di potestà genitoriale? Quali formalità vanno espletate e quali documenti devono essere allegati alla domanda?
Nei procedimenti consensuali di separazione o divorzio il foro competente è il Juzgado de Primera Instancia dell’ultimo domicilio comune dei coniugi o di uno degli istanti.
Nei procedimenti contenziosi in materia matrimoniale, il foro competente è il Juzgado de Primera Instancia del luogo di domicilio coniugale e, nel caso in cui i coniugi risiedano in distretti giudiziari diversi, a scelta dell’istante, il distretto dell’ultimo domicilio coniugale o quello di residenza dell’altro coniuge.
Nei procedimenti che, in mancanza di matrimonio fra i genitori, vertono esclusivamente sugli aspetti della cura e dell’affidamento dei figli minori e degli alimenti ad essi destinati, il foro competente è il Juzgado de Primera Instancia del luogo di ultimo domicilio comune dei genitori e, nel caso in cui questi ultimi risiedano in distretti giudiziari diversi, a scelta dell’istante, il distretto di domicilio dell’altro genitore o il distretto di residenza del minore.
11. Qual è il procedimento applicabile in questi casi? Esiste un procedimento d’urgenza?
I procedimenti applicabili in questi casi sono i seguenti:
·Nel caso in cui sussista accordo fra le parti, il procedimento consensuale di cui all’art. 777 della Ley de Enjuiciamiento Civil, in materia di separazione, divorzio e adozione di provvedimenti definitivi relativi alla tutela, all’affidamento e al contributo al mantenimento dei figli minori in assenza di matrimonio.
·Nel caso in cui non sussista alcun accordo fra le parti, il procedimento contenzioso, disciplinato ai sensi degli articoli 770 e 774 della Ley de Enjuiciamiento Civil per i procedimenti in materia matrimoniale e relativi ai minori anche qualora i genitori non siano uniti in matrimonio.
In caso di urgenza, si può richiedere l’adozione di misure attraverso i seguenti procedimenti:

·Provvedimenti provvisori precedenti alla presentazione della domanda di annullamento, separazione o divorzio o provvedimenti provvisori nel corso dei processi che vertono sulla cura e l’affidamento dei figli minori e degli alimenti ad essi destinati. La materia è disciplinata negli articoli 771 e 772 della Ley de Enjuiciamiento Civil.
È previsto espressamente che, qualora sussistano motivi di urgenza, possano essere adottate misure di carattere immediato nella prima decisione che viene emessa.
·Misure provvisorie derivate dall’accoglimento della domanda di procedimento in materia matrimoniale o dei minori, come nei casi di cui sopra. La materia è disciplinata nell’articolo 773 della Ley de Enjuiciamiento Civil.
12. E’ possibile usufruire di assistenza legale gratuita, che copra le spese dei procedimenti?
Si può accedere ai benefici dell’assistenza legale gratuita, completa o parziale, purché si possa comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti per usufruirne, ai sensi della Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Si veda, a questo proposito, “Justicia Gratuita – España”).
13. Le decisioni in materia di potestà sono impugnabili?
Per stabilire quali decisioni sono impugnabili, occorre anzitutto distinguere fra i vari tipi di decisioni in materia di potestà genitoriale, che sono così classificabili:
·sentenze dei procedimenti contenziosi: contro tutte queste sentenze si può ricorrere in appello presso il Tribunale provinciale (Audiencia Provincial) ;
·decisioni dei procedimenti consensuali: contro dette decisioni si può ricorrere in appello, sempre presso il Tribunale provinciale (Audiencia Provincial) , solo a condizione che siano state adottate misure incompatibili con i termini previsti dall’accordo convenzionale (Convenio Regulador).
·decisioni in materia di misure provvisorie preventive o di misure provvisorie o decisioni in materia di esercizio della potestà genitoriale: contro questo tipo di decisioni la legge non prevede alcuna possibilità di ricorso.
14. In taluni casi, può essere necessario rivolgersi ad un altro tribunale o ad altra autorità affinché sia data esecuzione a decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Che procedura si segue in tali casi?
Nei casi in cui non sia data volontariamente esecuzione alle decisioni giudiziali in materia di responsabilità dei genitori, ci si può rivolgere al Juzgado de Primera Instancia che ha emesso tali decisioni presentando una richiesta di dichiarazione di esecutività al fine di ottenere l’esecuzione coatta della misura o delle misure disattese.

Devono essere indicate la sentenza o decisione di cui si chiede l’attuazione e la persona contro la quale si chiede venga disposta l’esecuzione.
15. Che cosa bisogna fare per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione in Spagna di una decisione in materia di potestà resa dal tribunale di un altro Stato membro dell’Unione europea? Qual è la procedura applicabile in questi casi?
Le decisioni emesse in un altro Stato membro relative all’esercizio della potestà sul figlio di entrambi i coniugi a seguito di procedimenti in materia matrimoniale che abbiano avuto efficacia esecutiva in tale Stato membro e che siano stati notificati devono essere riconosciute in Spagna su richiesta di una delle parti interessate senza necessità di un procedimento, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.
Per richiedere l’esecuzione di una decisione occorre proporre un’istanza per la dichiarazione di esecutività tramite un avvocato e procuratore, allegando una copia della decisione stessa che presenti tutti i requisiti necessari per determinarne l’autenticità, conforme al modulo uniforme di cui all’allegato V, al tribunale nella cui circoscrizione risiede il minore e presso il quale viene richiesta la dichiarazione di esecutività.
Per i casi che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento succitato, relativi alla potestà genitoriale sui figli nati al di fuori del matrimonio, nel periodo in cui non sia ancora entrata in vigore e non sia esecutiva l’attuale proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 agosto 2002) , il riconoscimento delle decisioni viene assicurato in virtù delle norme generali in materia di delibazione e tali decisioni potranno essere rese esecutive una volta riconosciute conformi al diritto spagnolo.

16. Qual è il tribunale competente in Spagna, presso il quale ci si può opporre al riconoscimento di una decisione in materia di potestà genitoriale emessa dal tribunale di un altro Stato membro dell’Unione europea? Qual è la procedura applicabile in questo caso?
Per opporsi in Spagna al riconoscimento di una decisione in materia di potestà genitoriale resa in un altro Stato membro, la parte interessata deve adire il tribunale (Juzgado de Primera Instancia) presso il quale si richiede il riconoscimento della stessa adducendo alcuni dei motivi di diniego del riconoscimento previsti dal regolamento 1347/2000.
I motivi di diniego del riconoscimento ammessi sono i seguenti: la decisione è manifestamente contraria all’ordine pubblico; è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato; è stata resa in contumacia e un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al contumace in tempo utile, salvo sia stato accertato che questi ha accettato la decisione; se si ritiene la decisione sia lesiva dell’esercizio della propria potestà di genitore ed è stata emessa senza che sia stata data la possibilità di essere ascoltato; se la decisione è in contrasto con un’altra decisione successiva.
17. Qual è la legge applicabile nel procedimento in materia di potestà genitoriale nel caso in cui il minore o le parti non siano residenti in Spagna o siano di diversa nazionalità?
La legge applicabile in un procedimento in materia di potestà genitoriale è la legge personale del minore; laddove non sia possibile determinarla, ci si attiene alla legge del luogo di residenza abituale dello stesso.

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